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25 mar

Berlusconi indagato dalla Procura di Roma. Che succede ora?

topics_berlusconi_190Vi riporto qui sotto un interessante pezzo di APCOM che spiega nel dettaglio il procedimento giudiziario in corso riferito all’attuale e notabilissimo Presidente del Consiglio, Cavaliere Silvio Berlusconi… Così definito dal New York Times: “the idiosyncratic billionaire who has dominated much of Italy’s public life since 1994“.

Un presidente, due “magistrati effettivi” e tre “supplenti”. Si compone così il cosiddetto tribunale dei ministri, o come dicitura più corretta impone il “collegio per i reati ministeriali” della Capitale, l’autorità giudiziaria che dovrebbe presto essere investita dell’indagine fatta a Trani sulle presunte pressioni del premier Silvio Berlusconi ad un commissario dell’Agcom. La sede è in via Triboniano, a pochi passi dalla Cassazione. Il funzionamento è semplice. Così come prevede la legge per i reati ministeriali, la ‘notitia criminis’ viene raccolta dal magistrato inquirente ordinario e trasmessa, omessa ogni indagine, al “collegio”, istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello competente per territorio. Questa corte, entro novanta giorni, compiute indagini preliminari, e sentito il pubblico ministero, dispone l’archiviazione, oppure, trasmette gli atti, con relazione motivata, al procuratore della Repubblica. Dopo deve essere informato il presidente della Camera competente. Poi c’è l’invio alla giunta per le autorizzazioni; quindi la relazione all’assemblea, con relazione scritta. In caso, con maggioranza assoluta dei membri, si può negare l’autorizzazione a procedere. Nel caso di via libera il processo penale fa il suo corso dinanzi a quello che è stato chiamato, appunto, il tribunale dei ministri. Secondo l’articolo 96 della Costituzione, e leggi costituzionali seguenti, l’autorizzazione prevista spetta a quel ramo del Parlamento cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere. I manuali di diritto spiegano che tocca al Senato, se si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere. Per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, dal presidente del consiglio o dai ministri, la pena è aumentata fino a 1/3 in presenza di circostanze che rivelino l’eccezionale gravità del reato. I reati ministeriali sono fattispecie comuni che possono essere commesse soltanto da persone che sono ministri. E’ il ruolo di potere, di governo, che definisce in via ipotetica la violazione. E in quello spazio i giudici sono chiamati ad intervenire. “Tra ciò che impone la legge – si spiega – quel che si rileva dagli atti e quanto emerge dagli accertamenti. Proprio come quando si tratta una inchiesta riguardante un privato cittadino”.

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